Azienda Smart 10
Intelligente perché, con caratteristiche adeguate e con le diverse opzioni di copertura, Azienda Smart 10 offre una tutela completa per ogni specifica esigenza attraverso una proposta di garanzie combinate.

Il prodotto è destinato a piccole e medie imprese caratterizzate da un numero di dipendenti compreso tra 10 e 50 unità, con possibilità di estendere la copertura anche al nucleo famigliare. È caratterizzato da un’impostazione modulare che permette di scegliere tra 10 differenti opzioni di copertura, 5 delle quali operanti anche in forma integrativa ai fondi/casse FASI, FASDAC, FISDAF, FAIT e QUAS.

Il prodotto si compone di 4 sezioni, presenti a seconda dell'opzione di copertura scelta.

 

Sezione Rimborso Spese Mediche: composta da una componente Ricovero e da un ambito Extraricovero.

Sezione Rimborso Spese Odontoiatriche: è presente nelle opzioni di copertura più alte di gamma ed offre la possibilità ai propri Assicurati di accedere alle cure presso il network convenzionato con Blue Assistance.

Sezione Assistenza: è sempre presente e offre numerosi servizi che, a fronte di un’urgenza determinata da infortunio o malattia, possono essere attivati 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.

Sezione LTC: prevede una rendita mensile della durata di tre anni in caso di perdita di autosufficienza totale e permanente dell’assicurato. La garanzia, a, opera esclusivamente per il dipendente.

Le garanzie (se previste dall'opzione di copertura prescelta) sono combinate tra loro, costituendo 10 configurazioni differenti, a premio fisso, tra cui il datore di lavoro può scegliere all'atto della sottoscrizione.

Azienda Smart 10 è acquistabile attraverso la Cassa di Assistenza AASSOD o Società di Mutuo Soccorso accreditate da Italiana Assicurazioni, beneficiando così delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa.


Legge 7 dicembre 2023, n. 193 – Diritti delle persone già affette da malattie oncologiche.



Per «diritto all’oblio oncologico» si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica in fase di stipula o rinnovo di un contratto.

La legge, in vigore dal 2 Gennaio 2024, prevede che non sia ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona assicuranda/assicurata concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. A fronte di quanto disciplinato dalla legge 193/2023, Italiana Assicurazioni informa che, nei casi in cui per la conclusione o rinnovo di contratti di assicurazione vengano richieste dichiarazioni sullo stato di salute, l’assicurando/assicurato non è tenuto a fornire alcun dato relativo a eventuali patologie oncologiche qualora ricorrano i casi indicati dalla legge

Alcune garanzie prevedono franchigie/scoperti in caso di sinistro e limitazioni/esclusioni della prestazione.

Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo, disponibile anche presso le Agenzie Italiana.

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