Proroga del periodo di mora, con riferimento ai titoli aventi scadenza (comprese le scadenze infrannuali)
successiva al 16/04/2023:
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per i rami AUTO (RCVT, RCVM e CVT), compresi i titoli di contratti che prevedono la sola componente CVT, estensione del periodo di mora, o del periodo di ultrattività della garanzia, a 30 giorni;
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per i rami DANNI NON AUTO, estensione del periodo di mora a 30 giorni per i titoli aventi un periodo di mora di 15 giorni e a 60 giorni per i titoli aventi un periodo di mora superiore a 15 giorni;
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per le polizze Temporanee Caso Morte e Long Term Care, estensione del periodo di mora a 60 giorni.
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sospensione delle attività di recupero crediti
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rinuncia ad eccepire prescrizioni e decadenze maturate.