Se hai qualche dubbio o hai bisogno di chiarimenti su prodotti e procedure, qui puoi trovare le risposte alle domande più frequenti.

Posso acquistare i prodotti direttamente on-line?

Puoi acquistare online i prodotti Auto, Casa e Viaggi. Se non trovi quello che cerchi, puoi rivolgerti alla rete di Agenzie diffusa in tutta Italia: scegli l'Agenzia più vicina. L'Agente ti aiuterà nella scelta del prodotto più rispondente alle tue esigenze.

Quali sono i vantaggi acquistando online?

L'acquisto online ti consente di sottoscrivere una polizza comodamente da casa tua. Potrai procedere al pagamento immediato grazie all'inserimento della tua carta di credito. Potrai inoltre inviarci in formato elettronico e ricevere sulla tua e-mail tutta la documentazione necessaria.

L'offerta che trovo online posso ritrovarla anche presso una delle vostre Agenzie?

Potrai acquistare il prodotto che vedi online anche in Agenzia. Nell'eventualità in cui il prodotto acquistabile online non soddisfi appieno le tue esigenze potrai rivolgersi ad un Agente a tua scelta.

Come posso richiedere un preventivo?

Puoi richiedere il preventivo di una polizza alle Agenzie di Italiana Assicurazioni. L'Agente ti guiderà nell'analisi delle tue esigenze e nella scelta delle garanzie e ti potrà consegnare materiale informativo. Scegli l'Agenzia più vicina. Per le polizze vita unit linked e index linked ti ricordiamo che, ai sensi della circolare Isvap n. 317 del 15/12/1998, non è consentito il rilascio di preventivi.

Se devi assicurare il tuo veicolo per la RC obbligatoria e lo vuoi fare con Italiana Assicurazioni, hai la possibilità di calcolare online il prezzo della tua polizza, in maniera semplice e veloce.

Dopo l'acquisto online posso far riferimento ad un' agenzia di Italiana?

Durante il processo di acquisto ti saràrichiesto di selezionare un'agenzia Italiana, che sarà il tuo riferimento per qualsiasi necessitàdopo l'acquisto della polizza.

Per acquistare online devo necessariamente effettuare la registrazione sul vostro sito?

Non è necessario effettuare la registrazione prima di acquistare se non possiedi ancora un'utenza di accesso. Durante il processo di acquisto ti saranno inviate via e-mail le credenziali per poter accededere all'area riservata e le informazioni necessarie per poter proseguire.

Tutto quello che devi fare è inserire domanda e risposta segreta al termine della procedura di acquisto, per ragioni di sicurezza e per evitare che altre persone possano accedere con il tuo username e password.

Cos'è il questionario di adeguatezza? È obbligatorio?

Il questionario di adeguatezza è un questionario volto a verificare che la proposta che stai acquistando sia adeguata alle tue esigenze assicurative e la sua compilazione è obbligatoria per anche per la vendita sul nostro sito. Le domande che ti saranno proposte in fase di acquisto della polizza sono relative alle tue esigenze assicurative.

Se queste dovessero presentare delle incongruenze con la composizione del prodotto che stai acquistando, visualizzerai un apposito messaggio online e potrai scegliere di modificare la proposta o di proseguire ugualmente.

Quali sono le modalità di pagamento online?

Il pagamento per le polizze sottoscritte online è consentito tramite:
- Carta di credito
- Bonifico bancario

La procedura di pagamento tramite carta di credito rispetta appieno tutti gli standard di sicurezza previsti per i pagamenti online.

La modalità di pagamento tramite bonifico è consentita per l'acquisto dei soli prodotti Casa e Auto ed è soggetta a restrizioni temporali che dipendono dalla data decorrenza della polizza.

In particolare non è consentità se tra la data di esecuzione online della procedura di acquisto e la data di decorrenza della polizza intercorrono 5 giorni o meno. Pertanto, in questo arco temporale, non avrai la possibilità di selezionare online la modalità di pagamento "bonifico bancario".

Se effettuo il pagamento oggi, da quando è attiva la mia copertura?

Il contratto è concluso con il pagamento del premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo.

Ti ricordiamo, infatti, che se la data di decorrenza del preventivo è successiva rispetto alla data di esecuzione del pagamento, la copertura partirà dal giorno di decorrenza della polizza.

Invece del documento di identità posso inviarvi la fotocopia del mio passaporto?

Questa possibilitàèapplicabile ai cittadini Italiani e dell'Unione Europea, per i quali il passaporto è un documento equipollente alla carta di identità

Come faccio a disdire la polizza?

Se il contratto è "con tacito rinnovo" occorre inviare una lettera raccomandata (per la garanzia Responsabilità Civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore è sufficiente un fax) all'Agenzia presso la quale è stato stipulato il contratto o alla sede Italiana Assicurazioni, nei tempi indicati nelle condizioni generali di assicurazione.

Cosa devo fare in caso di sinistro?

In caso di sinistro occorre inviare la denuncia (ossia la descrizione dell'evento e dei danni, circostanze di luogo e di tempo, testimonianze, Autorità intervenute) alla tua Agenzia oppure alla sede Italiana Assicurazioni.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e tutto ciò che è relativo al sinistro stesso.

Qual è la normativa di riferimento in materia di assicurazioni?

La normativa di riferimento è contenuta nel Capo XX del Libro IV del Codice Civile (articoli dal 1882 al 1932) e nel recente Codice delle Assicurazioni (d. lgs. n. 209 del 7 settembre 2005).

Èinoltre compresa in norme speciali inerenti l’esercizio di Impresa.

Cos'è Blue Assistance?

Blue Assistance è la società del Gruppo di Italiana Assicurazioni che esprime e rende concreto il concetto di cura nei confronti del cliente. È, infatti, il punto di riferimento nel momento del bisogno, con una specializzazione particolare: l'assistenza sanitaria e l'assistenza in auto, in casa, nella vita personale.

Al momento della sottoscrizione della polizza viene consegnata una tessera che riporta il numero verde da chiamare in caso di necessità.

Il servizio è attivo:

  • per i servizi di assistenza (ad esempio dell'auto o della casa), 365 giorni l'anno, 24 ore su 24

  • per i servizi di consulenza medica, 365 giorni l'anno, 24 ore su 24

  • per i servizi di prenotazione sanitaria, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, e il sabato dalle 8 alle 12

Per saperne di più visita la pagina dedicata a Blue Assistance.

Ho una polizza salute e voglio far richiesta di rimborso. Posso farlo online?

Certo! Accedi nella tua area riservata (se non sei già registrato clicca qui e inserisci i tuoi dati) ed entra nel tuo dettaglio polizza all’interno della sezione polizze. Clicca su Apertura Rimborso e segui le istruzioni per aprire una nuova richiesta, in seguito ti verrà richiesto di fare l'upload della documentazione medica e di spesa (fatture, parcelle mediche, ticket e altre spese). Ricordati che puoi anche consultare le tue precedenti richieste semplicemente cliccando su Consulta Rimborsi. La richiesta di rimborso per le spese mediche sostenute è disponibile per i seguenti prodotti: Antivirus, Easy Wellness, Salute!, Salute & Senzatempo.

Come "funziona" la formula bonus/malus?

La formula bonus/malus prevede che, al momento della stipulazione della polizza RCAuto, venga assegnata una classe di merito in base alla quale è calcolato il premio da pagare.

Italiana Assicurazioni prevede 30 classi di merito per le autovetture: dalla 1N, la migliore, alla 18, la peggiore; 20 classi di merito per gli altri tipi di veicoli: dalla 1, la migliore, alla 20, la peggiore. L'attribuzione della classe di merito avviene sulla base di regole prestabilite, riportate in dettaglio nelle condizioni di assicurazione.

In occasione del rinnovo, il contratto scalerà di una classe di merito se nel corso dell’annualità non sono stati pagati sinistri o non sono stati denunciati sinistri comportanti lesioni a persone. Al contrario, se sono stati pagati uno o più sinistri o denunciati sinistri con danni a persone, la classe di merito sarà maggiorata secondo regole evolutive riportate nelle specifiche tabelle all’interno delle condizioni di assicurazione.

È da sottolineare che il contraente può, al fine di evitare o ridurre la maggiorazione della classe di merito, rimborsare, all’atto del rinnovo della polizza, gli importi liquidati da Italiana per tutti o parte dei sinistri pagati nell’ultima annualità.

In proposito, qualora il sinistro rientri nell'ambito della procedura di risarcimento diretto, ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, occorre effettuare, preventivamente, la richiesta alla Stanza di compensazione c/o CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.a. – Via Yser n. 14 – 00198 ROMA (www.consap.it), per conoscere gli importi dei sinistri pagati a titolo definitivo.

Quando posso mantenere la classe di merito maturata?

Puoi mantenere la classe di merito quando cambi il veicolo e questo è intestato al medesimo proprietario oppure al socio di una società di persone o, in caso di comunione dei beni, al coniuge.

Tale disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.

Quando posso richiedere l'attestato di rischio?

L'attestato di rischio, riportante l'indicazione della sinistrosità pregressa dell'ultimo quinquennio, è il documento sul quale viene dichiarata la classe di merito bonus/malus di cui si beneficia.

In ottemperanza alle disposizioni emanate dal Regolamento IVASS n. 4 del 9 agosto 2006 le Compagnie hanno l'obbligo di trasmettere al Contraente di polizza, almeno trenta giorni prima della scadenza contrattuale, l'attestazione sullo stato del rischio; quest'ultimo documento deve essere presentato al momento della sottoscrizione del contratto qualora si voglia ottenere la copertura assicurativa del proprio veicolo con altro assicuratore.

Che cosa devo fare in caso di incidente?

In caso di incidente invia al più presto la denuncia di sinistro alla tua Agenzia o alla sede di Italiana (viale Traiano 18, 20149 Milano)o telefona alla Centrale Operativa Sinistri, al numero verde 800 042 042.Tramite la Centrale Operativa Sinistri puoi conoscere anche la carrozzeria fiduciaria a te più vicina, alla quale potrai rivolgerti per la riparazione dei danni subiti dal tuo veicolo, usufruendo delle condizioni di miglior favore per te riservate.

Per avere tutte le informazioni e le istruzioni pratiche, consulta l'opuscolo "Cosa fare in caso di incidente" oppure telefona alla tua Agenzia.

Che cosa devo fare in caso di incidente in Italia con un veicolo con targa estera?

Se l'incidente è avvenuto nel territorio della Repubblica Italiana, oppure in quello della Repubblica di San Marino o dello Stato del Vaticano, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata all'Ufficio Centrale Italiano – UCI (corso Sempione 39, 20145 Milano - tel. 02 349681 - fax 02 34968230 - www.ucimi.it) tramite raccomandata AR.

La richiesta deve essere completa di tutti i dati dell’assicurato e del responsabile dell’incidente (nazionalità, nome, cognome, nome della compagnia di assicurazione se conosciuta, copia della carta verde del veicolo se disponibile, indicazione dell’autorità intervenuta sul luogo dell’incidente, copia della constatazione amichevole, codice fiscale del danneggiato, indicazione del luogo e del giorno in cui il veicolo è disponibile per la perizia. In caso di lesioni personali: certificati medici, età, professione e reddito del danneggiato).

L'Ufficio Centrale Italiano può trattare direttamente la richiesta danni oppure incaricare il corrispondente in Italia della compagnia di assicurazione straniera del responsabile. In ogni caso l’UCI informa il danneggiato della propria attività, in genere tramite lettera raccomandata.

L'iter della richiesta danni e del relativo risarcimento è regolato dalla legge italiana (Codice delle Assicurazioni Private).

Che cosa devo fare quando, in caso di incidente in Italia con un veicolo con targa estera, la richiesta danni non viene accolta?

E’ possibile instaurare un giudizio civile nei confronti dell'Ufficio Centrale Italiano – UCI e del responsabile straniero, proprietario e/o conducente del veicolo estero, domiciliato per legge presso lo stesso Ufficio Centrale Italiano (corso Sempione 39, 20145 Milano).

E’ importante precisare che, nel notificare presso l'Ufficio Centrale Italiano la citazione o il ricorso, nei casi previsti dall’art. 3 della legge 2006/102, e’ necessario rispettare termini di comparizione piu’ lunghi rispetto a quelli ordinari (art. 163 bis comma 1° e art. 318 comma 2° del codice di procedura civile). Questo perche’ l’art. 126 comma 3° del Codice delle Assicurazioni Private ha triplicato i termini di comparizione in giudizio dell’Ufficio Centrale Italiano e dei responsabili stranieri domiciliati presso lo stesso ufficio.

Quindi, in caso di giudizio davanti al giudice di pace devono trascorrere almeno 90 giorni dalla data della notifica dell’atto alla data della prima udienza di comparizione delle parti, pena l’annullamento della citazione e/o del ricorso.

Nei giudizi davanti al tribunale il termine e’ 180 giorni.

Che cosa devo fare in caso di incidente nel territorio di un paese che aderisce alla convenzione nota come "Accordo della carta verde" con una vettura immatricolata in uno stato dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Norvegia e Liech

Qualora l'incidente sia accaduto nel territorio di un paese che aderisce alla convenzione nota come "Accordo della carta verde" e ora definita "Regolamento generale" e il veicolo del responsabile risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Norvegia e Liechtenstein), è possibile usufruire della quarta direttiva auto dell'Unione Europea (direttiva 2000/26/ce - dlgs 190/2003).

È dunque necessario richiedere all’Isvap - Centro Informazioni (via del Quirinale 21, 00187 Roma - fax 06 42133700 - e-mail: centroinformazioni@isvap.it), tramite raccomandata AR, fax o via e-mail, il nominativo del mandatario sinistri in Italia della compagnia di assicurazione del responsabile straniero.

Una volta ricevuta tale informazione, occorre inviare al mandatario indicato una formale richiesta di risarcimento danni, completa di tutti i dati (nazionalità, nome, cognome, nome della compagnia di assicurazione se conosciuta, copia della carta verde del veicolo se disponibile, indicazione dell’autorità intervenuta sul luogo dell’incidente, copia della constatazione amichevole, codice fiscale del danneggiato, indicazione del luogo e del giorno in cui il veicolo è disponibile per la perizia. In caso di lesioni personali: certificati medici, età, professione e reddito del danneggiato).

Il mandatario può essere un'impresa di assicurazioni, una società di servizi assicurativi oppure un soggetto privato (avvocato, perito assicurativo, ecc.).

Che cosa devo fare se la richiesta rivolta al mandatario sinistri di una compagnia straniera non dà seguito alla richiesta danni?

Se il mandatario non formula un'offerta o non illustra i motivi per cui non è possibile presentare una proposta di risarcimento entro il termine di tre mesi dalla ricezione della richiesta danni, è possibile chiedere l'intervento dell'organismo di indennizzo, che in Italia è la Consap – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici spa, via Yser 14, 00198 Roma.

Che cosa devo fare in caso di incidente all'estero con una vettura immatricolata in uno stato non facente parte dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Norvegia e Liechtenstein) ma comunque aderente alla convenzione nota come “Accordo

La richiesta di risarcimento danni deve essere inviata direttamente alla compagnia che assicura il veicolo estero, oppure, qualora il veicolo estero non sia immatricolato nello stesso paese in cui è avvenuto l'incidente, al “Bureau carta verde” del paese in cui l'incidente è accaduto (gli indirizzi dei bureaux sono indicati sul retro della carta verde).

Quando mi serve la carta verde?

La carta verde è necessaria per circolare nei paesi aderenti all’accordo internazionale della carta verde (l’elenco è presente sul retro di ogni carta verde, con l’indicazione dei rispettivi bureaux e dei loro indirizzi) che non fanno parte né dell’Unione Europea né dello Spazio Economico Europeo. Fa eccezione la Confederazione Elvetica, che consente la circolazione senza carta verde in virtù di un accordo con l'Italia.

Per la circolazione all’estero, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali.

Come posso esercitare il diritto di accesso agli atti di liquidazione sinistri auto, previsto dall’art. 146 del Codice delle assicurazioni private?

I contraenti di polizze e gli assicurati RCAuto nonché i danneggiati coinvolti in sinistri RCAuto occorsi dopo il 4 aprile 2001 possono aver accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione. Occorre inoltrare una specifica richiesta scritta, avente queste caratteristiche:

  • deve essere riferita a un singolo sinistro

  • deve riportare tutti gli elementi che consentano di individuare la pratica (una semplice richiesta generica non è sufficiente)

  • deve essere corredata di un documento di riconoscimento dell’interessato

  • in presenza di un patrocinatore, devono essere allegati sia il documento di riconoscimento del patrocinatore stesso sia la procura o la delega rilasciati dall’interessato

In ogni caso, il diritto di accesso agli atti non può essere esercitato nel caso in cui ne derivi un pregiudizio al diritto di difesa della compagnia.

La richiesta deve essere inviata alla Direzione o ai Centri Liquidazione Danni o alle Agenzie della compagnia, tramite:

  • raccomandata AR

  • fax

  • consegna a mano (in questo caso viene rilasciata apposita ricevuta)

Entro15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, la compagniacomunica all’interessato, tramite raccomandata AR o fax, se la richiestaè regolare oppure se sono necessari ulteriori elementi o informazioni.

In ogni caso, l’accesso agli atti deve essere consentito entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta regolare.

Cos'è la procedura di conciliazione RC Auto?

È una procedura che può essere attivata dagli assicurati RCAuto non soddisfatti della gestione di un sinistro (per esempio, dell’ammontare del risarcimento).

In caso di controversia, l’assicurato deve presentare, tramite raccomandata, reclamo scritto al servizio reclami della compagnia, la quale deve dare risposta entro 30 giorni.

Se l’assicurato non ottiene risposta entro tale termine oppure non è soddisfatto della risposta ottenuta, può contattare una delle associazioni dei consumatori che aderiscono alla procedura di conciliazione (al 1° luglio 2004, data di avvio della procedura, aderiscono Acu, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Centro Tutela Consumatori Utenti, Federconsumatori, Lega Consumatori). L’associazione valuta il caso e, se lo ritiene fondato, ne affida la discussione a una commissione composta da un rappresentante dell’associazione stessa e da un rappresentante della compagnia.

Entro 30 giorni la commissione deve pronunciarsi e, se l’assicurato accetta la decisione, la compagnia è tenuta a darne pronta esecuzione.

La procedura è volontaria, gratuita e può essere attivata per richieste di risarcimento non superiori a 15.000,00 euro; non può, invece, essere intrapresa se l’assicurato ha già fatto ricorso a metodi tradizionali, come la magistratura ordinaria o la richiesta di intervento dell’Isvap.

Clicca qui per il modulo di richiesta di conciliazione.

Che cosa devo fare in caso di danneggiamento o furto del veicolo?

In caso di danni al veicolo assicurato non causati dalla circolazione (atti vandalici, tentativo di furto, etc.) e in caso di furto è importantissimo denunciare quanto prima il fatto alle Autorità.

È necessario ed utile denunciare il sinistro anche alla tua Agenzia entro 3 giorni da quando si è verificato: la collaborazione dell'Agenzia è utile per compilare una denuncia di sinistro completa e corretta, comprensiva della documentazione necessaria per una celere liquidazione.

In caso di sinistro all'estero è sempre necessario presentare la denuncia all'Autorità locale e, in caso di furto totale, al rientro in Italia presentare la denuncia anche presso le Autorità italiane.

In caso di furto del veicolo assicurato, posso recuperare il premio RC Auto pagato e non goduto?

In caso di furto del veicolo, l'art. 122 del Codice delle Assicurazioni prevede che il contratto di assicurazione RC Auto cessi i suoi effetti a partire dal giorno successivo a quello in cui è stato denunciato il furto alle Autorità.

Da tale data la copertura è posta a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Si può quindi richiedere il rimborso della parte di premio RCAuto pagata e non goduta, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, rivolgendosi tramite raccomandata AR al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada c/o Italiana Assicurazioni - viale Traiano 18 - 20149 Milano.

Come posso avere informazioni sul mio sinistro auto?

Rivolgersi al proprio Agente di fiducia è la soluzione più semplice per avere assistenza, anche dopo il verificarsi dell'incidente e l'avvio della procedura di risarcimento dei danni. Oppure, se il tuo sinistro è stato denunciato tramite la Centrale Operativa Sinistri, chiama il numero verde 800 042 042, tutti i giorni, senza limiti di orario.

Non hai trovato quello che cercavi?

Se non hai trovato la risposta alla tua domanda, puoi contattare Reale Mutua compilando il form con tutti i dati richiesti.


Oppure
Chiama il numero verde
800 320 320

Vedi anche

Cosa fare in caso di sinistro

Cos'è un prodotto di tipo tradizionale?

I contratti di tipo tradizionale prevedono, alla scadenza contrattuale, l'erogazione di una prestazione sotto forma di capitale o rendita vitalizia (rivalutata annualmente).

Questi contratti offrono, oltre a una prestazione in caso di premorienza dell'Assicurato:

  • il consolidamento delle prestazioni annualmente maturate;

  • la garanzia di una rivalutazione annuale minima, riconosciuta anno per anno oppure alla scadenza.

Per poter assolvere a queste condizioni, Italiana Assicurazioni ha costituito alcuni fondi interni all'impresa, a gestione separata, a garanzia delle obbligazioni contratte con le singole polizze. Tali fondi sono investiti per la maggior parte in titoli di stato e obbligazioni.

La rivalutazione è annualmente applicata ai premi investiti, cioè ai premi versati al netto delle tasse, delle spese di emissione della polizza, dei caricamenti e della parte di premio destinata alla garanzia del caso di premorienza dell'Assicurato.

I meccanismi di rivalutazione delle prestazioni (capitale o rendita) e dei premi sono indicati nelle condizioni di ciascun prodotto.

Di questa tipologia di prodotti fanno parte Investo, Investo Plus, Investo Collection.

Nell’ambito delle polizze di tipo tradizionale rientrano anche le forme temporanee di puro rischio, appartenenti alla linea Domino, che sono esclusivamente finalizzate a garantire ai Beneficiari un capitale in caso di premorienza dell'Assicurato.

Cos'è un prodotto unit linked?

Le assicurazioni unit linked sono contratti in cui l'entità della prestazione assicurata dipende dal valore delle quote di fondi in cui vengono investiti i premi versati dal Cliente, al netto dei caricamenti e della parte destinata alla garanzia del caso di premorienza dell'Assicurato.

Ciascun fondo assicurativo si distingue per profilo finanziario e risponde a diverse propensioni al rischio e a differenti obiettivi temporali di investimento.

Il contraente della polizza può scegliere di investire il proprio premio in uno o più Fondi, operando, nel corso della durata, trasferimenti totali o parziali di quote da un fondo ad un altro (switch).

Il valore unitario delle quote dei singoli fondi è valorizzato settimanalmente e pubblicato giornalmente su Il Sole 24 Ore; il Contraente può, pertanto, seguire costantemente l'andamento del proprio investimento.

Inoltre, è possibile consultare le quotazioni direttamente sul nostro sito internet.

Cos'è un prodotto index linked?

Le assicurazioni index linked sono contratti in cui l'entità del capitale assicurato dipende dal valore di una obbligazione strutturata, il cui rendimento è collegato a uno o più indici azionari, panieri di azioni, o altri valori di riferimento.

Sono prodotti a premio unico e, in quanto collegati all'emissione di una obbligazione, possono essere offerti al pubblico:

  • per un arco di tempo limitato (fino alla data di emissione dell'obbligazione);

  • per un ammontare massimo complessivo (detto plafond) predeterminato.

Come posso seguire l'andamento della mia polizza vita?

In molti modi; attraverso una lettera, per esempio. Infatti, per le polizze di tipo tradizionale (cioè, per esempio, Supporter, Investo Replay), annualmente è inviata al Contraente una lettera di rivalutazione indicante i valori aggiornati del premio e della prestazione.

Per le polizze di tipo unit linked o index linked, invece, la lettera riepilogativa è inviata al Contraente semestralmente e riporta i valori aggiornati delle quotazioni dei fondi o delle obbligazioni a cui gli investimenti di tutti i contratti ad alto contenuto finanziario sono collegati.

Inoltre, è possibile consultare le quotazioni anche sui principali giornali finanziari, come Il Sole 24 Ore, finanza e mercati - fondi assicurativi.

Infine, c’è la possibilità di seguire l’andamento delle quotazioni direttamente sul nostro sito internet, e di accedere (tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 21.00) al servizio di consultazione online riservato ai nostri clienti. In questo modo risulta molto semplice esaminare la composizione del proprio risparmio assicurativo e ricordarsi delle scadenze relative a ciascun contratto in corso, ma anche, per esempio, sapere con esattezza l’ammontare del capitale o conoscere nel dettaglio il numero delle quote acquistate e il loro valore.

È vero che le polizze vita sono impignorabili e insequestrabili?

Sì, è vero: le somme corrisposte dalla Società al contraente o al beneficiario non sono soggette ad azione esecutiva o cautelare.

I capitali assicurati entrano nell'asse ereditario?

No, come prevede l’art. 1920 del Codice Civile, i capitali assicurati non rientrano nell'asse ereditario.

Come posso riscattare la mia polizza vita?

Quale Contraente di una polizza vita, puoi effettuare la richiesta di riscatto presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, che provvederà ad inoltrare la richiesta alla sede di Italiana.

È possibile conoscere il valore liquidabile direttamente in Agenzia, grazie ad un collegamento on line con la sede; essa può fornire immediatamente al Cliente un prospetto aggiornato sulla situazione complessiva del contratto.

Come posso ottenere un prestito in qualità di titolare di una polizza vita?

Alcuni dei prodotti vita tradizionali permettono al Contraente di ottenere un prestito nei limiti di quanto stabilito dal contratto stesso.

Per importi non particolarmente rilevanti il prestito è ottenibile direttamente in Agenzia all'atto della richiesta, grazie ad un collegamento on line tra l'Agenzia e la sede di Italiana Assicurazioni.

Qual è la differenza tra oneri deducibili e oneri detraibili?

Gli oneri deducibili sono quelli che si deducono direttamente dal reddito, prima ancora del calcolo delle imposte.

Quindi una spesa deducibile comporta la riduzione del reddito imponibile per l'intero ammontare della cifra in questione; su di essa non si pagherà l'aliquota IRPEF, alla quale è sottoposto ogni scaglione di reddito.

Gli oneri detraibili sono quelli che si detraggono dall'imposta già calcolata.

Quindi una spesa detraibile comporta una riduzione delle imposte da versare equivalente ad una percentuale fissa della spesa sostenuta, qualunque sia il reddito dichiarato.

Perché è stata varata la riforma previdenziale del 2007?

Con il sistema contributivo, adottato con la legge Dini nel 1995, le pensioni saranno sensibilmente più basse dell'ultimo stipendio percepito, soprattutto per i più giovani. È possibile, quindi, costruirsi una "seconda pensione" attraverso il versamento del T.F.R. al "secondo pilastro" (forme pensionistiche collettive).

Che cos'è il T.F.R.?

Il trattamento di fine rapporto (la "liquidazione") è la somma corrisposta dal datore di lavoro al dipendente al termine del rapporto lavorativo, qualunque sia la causa che ne determina la cessazione. È in pratica una retribuzione differita nel tempo, che matura di anno in anno in relazione al lavoro prestato e alla retribuzione.

Come si calcola il T.F.R.?

Il T.F.R. si determina accantonando, ogni anno, una somma pari alla retribuzione lorda annua diviso per 13,5. Gli importi accantonati vengono rivalutati, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso determinato sommando un coefficiente fisso (1,5%) e uno variabile (pari al 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo fissato dall'Istat).

Quale parte di T.F.R. è interessata alla riforma previdenziale 2007?

Solo il T.F.R. futuro. Quello maturato fino al momento della scelta resta in azienda e verrà erogato con le vecchie regole.

Che cos’è un fondo pensione negoziale o chiuso?

È un fondo istituito con un accordo collettivo tra lavoratori e datori di lavoro; può rivolgersi ai lavoratori di una categoria contrattuale, di un’impresa o di un gruppo di imprese o di lavoratori di un determinato settore.

Che cos’è un fondo pensione aperto?

Il fondo pensione aperto è uno strumento previdenziale istituito da soggetti autorizzati (assicurazioni, banche, Sim e SGR). Il patrimonio del fondo deve essere separato e distinto dall’attività più generale dell’organismo che lo promuove. Ai fondi pensione aperti si può aderire individualmente o collettivamente. L’adesione collettiva al fondo pensione aperto avviene attraverso contratto collettivo, accordo collettivo, accordo plurimo e in via residuale anche attraverso regolamento aziendale. Il regolamento dei fondi aperti viene approvato dalla Covip.

Che cos’è un fondo pensione preesistente?

I fondi pensione preesistenti sono enti pensionistici istituiti prima del 15 novembre 1992. Il Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 li regolamenta all’art. 20 prevedendo, in taluni casi, obblighi di adeguamento ai modelli previsti per i fondi di nuova istituzione e, in altri, consentendo ai medesimi di operare in deroga alle regole del decreto medesimo.

Cosa sono le forme pensionistiche individuali?

Le forme pensionistiche individuali possono essere attuate in due diverse forme:

  • fondi pensione aperti;

  • contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale (PIP).

Che cosa è il fondo tesoreria?

È il fondo gestito per conto dello Stato dall’Inps. Tale fondo raccoglie il T.F.R. di coloro che hanno deciso di lasciarlo in azienda, limitatamente alle sole aziende con più di 49 dipendenti.

Che cosa è FondInps?

È la forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS, di natura residuale, alla quale si applicano le stesse regole di funzionamento delle altre forme di previdenza complementare. In tale forma confluiscono i versamenti di coloro che hanno aderito tacitamente e per i quali o non è attiva alcuna forma pensionistica collettiva di riferimento o, tra più forme collettive di riferimento, non è individuabile quella di destinazione.

È obbligatorio aderire a una forma pensionistica complementare?

No. L'adesione alle forme pensionistiche complementari è libera e volontaria. Di conseguenza i potenziali destinatari delle forme pensionistiche complementari possono liberamente decidere anche di non aderire ad alcuna forma. Il principio della libertà di adesione opera anche nel caso del conferimento tacito del T.F.R.: in questo caso il silenzio del lavoratore dipendente si considera come una implicita manifestazione di volontà di adesione alla forma pensionistica complementare collettiva di riferimento.

È possibile dopo l'adesione a una forma pensionistica complementare cambiare idea?

No. L'adesione a una forma pensionistica complementare comporta tendenzialmente la permanenza all'interno del sistema fino al momento del pensionamento ovvero fino al verificarsi di un evento (inoccupazione, invalidità, mobilità, cassa integrazioni guadagni) che consente (alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge) il riscatto della posizione prima della quiescenza.

Quali sono le modalità di finanziamento della previdenza complementare?

Per i lavoratori dipendenti il finanziamento può essere composto da:

  • contributi a carico del lavoratore;

  • contributi del datore di lavoro;

  • T.F.R. maturando (cioè quello maturato dopo la data di adesione alla forma pensionistica complementare).

I lavoratori dipendenti possono anche aderire solamente con il conferimento del T.F.R..

Per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti il finanziamento è attuato mediante contribuzione personale.

Per le persone fiscalmente a carico di altri soggetti il finanziamento è attuato mediante contributo a carico di questi ultimi.

Come è determinato il contributo alle forme pensionistiche complementari per i lavoratori dipendenti?

Per i lavoratori dipendenti il contributo alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa o in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R. o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione. Comunque il lavoratore ha la facoltà di contribuire in misura maggiore o di non versare contribuzione a suo carico. In quest’ultimo caso il lavoratore potrebbe perdere il diritto a ricevere la contribuzione a carico del datore di lavoro eventualmente prevista dagli accordi.

Come è determinato il contributo alle forme pensionistiche complementari per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti?

Per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti il contributo alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure in percentuale del reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef relativamente al periodo di imposta precedente.

Se si decide di contribuire quanto si deve versare?

L’ammontare del contributo minimo a carico del lavoratore dipendente e del datore di lavoro è stabilito dal contratto o accordo collettivo di lavoro.

È possibile continuare a versare contributi a una forma pensionistica complementare anche dopo il raggiungimento dell’età pensionabile?

È possibile proseguire volontariamente la contribuzione alle forme pensionistiche complementari anche dopo il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza a condizione che, al momento del pensionamento, il soggetto abbia effettuato versamenti a una forma pensionistica complementare da almeno un anno. In questo caso il soggetto può liberamente scegliere il momento in cui fruire delle prestazioni pensionistiche.

Nel caso in cui un lavoratore dipendente non si iscriva al fondo pensione, ha diritto ad avere in busta paga quanto stabilito a carico dell'impresa nell'accordo per la previdenza complementare?

No. L’obbligo contributivo delle somme stabilite per la previdenza complementare è assunto dalle imprese unicamente nei confronti dei lavoratori che si iscrivono al fondo e che versano la propria contribuzione.

È possibile versare contributi volontari a FondInps?

Sì, nella misura e secondo le modalità determinate dal regolamento di FondInps. La decisione del lavoratore non coinvolge il datore di lavoro, che non è obbligato a versare propri contributi.

La scelta di conferire il T.F.R. ad una forma pensionistica complementare è revocabile?

No

La scelta di non conferire il T.F.R. ad una forma pensionistica complementare è revocabile?

Si, in qualsiasi momento.

Cosa succede se si decide di non destinare il T.F.R. maturando ad una forma pensionistica complementare e si lavora in una azienda con meno di 50 dipendenti?

Il T.F.R. maturando resta in azienda e nulla cambia rispetto alla situazione attuale.

Cosa succede se si decide di non destinare il T.F.R. maturando ad una forma pensionistica complementare e si lavora in una azienda con più di 49 dipendenti?

Il T.F.R. maturando a partire dal 1° gennaio 2007 viene versato al Fondo Tesoreria gestito dall’Inps per conto dello Stato (da non confondere con il FondInps).

Cosa succede se nel corso dello stesso anno l’azienda supera o scende al di sotto della soglia di 50 dipendenti?

Nulla, nel senso che si fa comunque riferimento alla media annuale dei lavoratori in forza nel 2006.

In caso di versamento del T.F.R. al fondo tesoreria per mancato conferimento del T.F.R. ad una forma pensionistica complementare, in azienda con più di 49 dipendenti, cosa cambia rispetto alla situazione attuale?

Cambia soltanto il soggetto che gestisce il T.F.R. maturando che non è più l’azienda, ma l’Inps per conto dello stato. Per il lavoratore tutto il resto non subisce alcuna modifica e continua ad essere disciplinato dalle regole attuali.

Che differenza c'è tra il fondo tesoreria e FondInps?

Il fondo tesoreria è un fondo dello stato che non ha nulla a che vedere con la previdenza complementare ma raccoglie le risorse di coloro che non aderiscono ai fondi pensione.

FondInps è invece un fondo pensione di previdenza complementare istituito dall'Inps dove vengono convogliati coloro che al termine dei 6 mesi di scelta sono silenti e non hanno alcun fondo di riferimento.

Può un lavoratore aderire esplicitamente a FondInps?

No. In tale forma confluiscono i versamenti di coloro che aderiscono tacitamente e per i quali o non è attiva alcuna forma pensionistica collettiva di riferimento o tra più forme collettive di riferimento non è individuabile quella di destinazione.

Se si conferisce il T.F.R. ad una forma pensionistica individuale e si versa anche il proprio contributo si ha diritto al contributo del datore di lavoro previsto dal contratto collettivo?

No, a meno che tale diritto non sia espressamente previsto dal medesimo contratto collettivo.

Si può aderire ad una forma pensionistica negoziale senza versare ad essa il T.F.R.?

No. L’adesione ad una forma pensionistica negoziale può avvenire o con il solo versamento del T.F.R. oppure con il versamento sia del T.F.R. sia dei contributi previsti dal contratto collettivo di riferimento.

Si può aderire ad una forma pensionistica individuale senza versare ad essa il T.F.R.?

Si.

Con quale periodicità devono essere effettuati i versamenti del T.F.R. maturando alle forme pensionistiche complementari? 

Con la periodicità prevista dalle regole stabilite:

  • dalle fonti istitutive per i fondi negoziali e per le adesioni collettive ai fondi aperti;

  • dai regolamenti per quel che concerne le adesioni individuali ai fondi aperti o alle polizze assicurative con finalità previdenziale.

In mancanza di esplicita previsione il versamento deve essere effettuato con periodicità almeno annuale.

Se si conferisce solo il T.F.R. ad una forma pensionistica complementare si è obbligati a versare anche il proprio contributo?

No.

Se si conferisce al fondo pensione negoziale solo il T.F.R. si ha diritto al contributo del datore di lavoro previsto dal contratto collettivo?

Per avere diritto al contributo del datore di lavoro il lavoratore deve versare il proprio contributo, nei limiti stabiliti dalla forma pensionistica complementare prevista dal proprio contratto collettivo.

In caso di fallimento dell'azienda cosa succede al T.F.R.?

Viene liquidato ai dipendenti con l’intervento del fondo di garanzia istituito presso l’Inps.

Quali sono le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari?

Le forme pensionistiche complementari possono erogare prestazioni:

  • sotto forma di rendita;

  • sotto forma di capitale.

Quando matura il diritto alla pensione complementare?

Il diritto alla pensione complementare si acquisisce se sussistono i seguenti requisiti:

  • maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche pubbliche stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza;

  • almeno cinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

A parte alcune tassative eccezioni, i requisiti sopra citati devono sussistere in concorso tra di loro. Quindi:

  • se mancano i requisiti per avere la pensione pubblica non si può chiedere la pensione complementare;

    In caso di maturazione dei requisiti si è tenuti a percepire la prestazione unicamente sotto forma di rendita ?

    No. L’aderente, al momento della maturazione dei requisiti, deve decidere (e comunicare alla forma pensionistica complementare alla quale è iscritto):

    • se percepire la prestazione unicamente sotto forma di pensione complementare (rendita);

    • se percepirla in parte sotto forma di rendita (nella misura minima del 50% del montante finale accumulato) ed in parte sotto forma di capitale (nella misura massima del 50% del montante finale accumulato).

    L’aderente può chiedere che la prestazione gli venga erogata unicamente sotto forma di capitale qualora, convertendo in rendita non meno del 70% del montante finale accumulato, la rendita medesima risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale, oppure nel caso in cui sia un vecchio iscritto ad un vecchio fondo.*

    * iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita entro il 15 novembre 1992, prima del 28 aprile 1993

    È possibile ottenere le prestazioni delle forme pensionistiche complementari anche prima della maturazione dei requisiti di accesso alla pensione pubblica?

    Esistono due casi in cui è possibile chiedere di anticipare il momento dell’accesso alle prestazioni della forma pensionistica complementare rispetto al momento in cui maturano i requisiti di accesso alla pensione pubblica:

    • quando il soggetto, a seguito della cessazione dell’attività lavorativa, resta inoccupato per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;

    • quando il soggetto è colpito da invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.

    In entrambi i casi sopra richiamati, il soggetto in questione può chiedere alla forma pensionistica complementare di accedere alle prestazioni con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

    Le prestazioni e i diritti esercitabili prima del pensionamento sono liberamente cedibili, sequestrabili e pignorabili?

    No. Sono liberamente cedibili, sequestrabili e pignorabili soltanto:

    • le somme oggetto di riscatto totale e parziale;

    • le somme oggetto di anticipazione diverse da quelle richieste per spese sanitarie.

    Diversamente:

    • le prestazioni pensionistiche complementari in rendita e in capitale

    • le anticipazioni per spese sanitarie

    sono soggette agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni pubbliche. La posizione di previdenza complementare (in fase di accumulo) è intangibile.

    Dopo quanto tempo è possibile "cambiare fondo", cioè portare il T.F.R. da una forma di previdenza complementare a un'altra?

    Dopo almeno due anni.

    Fa eccezione Fondinps, per cui la portabilità può essere esercitata dopo un anno di iscrizione.

    Se nell'ambito della vita lavorativa si cambia settore e quindi fondo di categoria, che cosa succede al T.F.R. versato al fondo?

    La posizione maturata può essere trasferita al nuovo fondo di categoria. In questo caso non vale la regola dei due anni: il lavoratore vedrà trasferita la propria posizione al nuovo fondo pensione, proseguendo l'accantonamento senza alcuna penalizzazione.

    Quanto costa cambiare fondo?

    Ogni fondo pensione stabilisce le proprie regole: è importante informarsi prima della scelta. In ogni caso gli statuti e i regolamenti del fondo non possono contenere clausole che limitano il diritto di trasferimento. Sono inefficaci le clausole che comportano particolari costi legati al trasferimento e ostacolano la portabilità.

    Cambiando il proprio fondo pensione si perde il contributo del datore di lavoro?

    Non è detto: il contributo del datore non si perde se il contratto o l'accordo collettivo di riferimento lo prevedono anche per il fondo "di arrivo". 


    Cosa succede in caso di decesso dell’aderente ad una forma pensionistica complementare in costanza di attività lavorativa prima del pensionamento?

    L’intera posizione individuale maturata all’interno della forma pensionistica complementare è riscattata dagli eredi o dai diversi beneficiari indicati dall’aderente. Gli eredi o i beneficiari possono essere sia persone fisiche sia persone giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita dalla forma pensionistica complementare se si tratta di un fondo pensione, mentre viene devoluta per la realizzazione di finalità sociali se si tratta di un PIP (forma pensionistica individuale attuata mediante un contratto di assicurazione sulla vita).

    Quali sono le regole generali di tassazione delle prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari?

    Le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari sia sotto forma di capitale sia sotto forma di rendita sono assoggettate ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 15%. Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari successiva al quindicesimo. La riduzione massima è comunque del 6% per cui dopo 35 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari si applica l’aliquota del 9%. L’aliquota del 15% non si applica su tutta la prestazione erogata ma solo sulla parte imponibile.

    Qual è il trattamento fiscale dei contributi versati ai fondi di previdenza complementare?

    I contributi versati dal dipendente, assieme a quelli eventualmente versati dal datore di lavoro, sono oneri deducibili fino al limite di 5.164,57 euro. Questo significa che non formano imponibile fiscale. La deduzione è però limitata ai soli contributi, non al T.F.R.. Il T.F.R. trasferito al fondo pensione non concorre a formare il reddito e quindi non riduce la deducibilità potenziale.

    Come vengono tassati i rendimenti maturati dal fondo pensione nel corso della fase di accumulazione?

    Con un'aliquota fissa dell'11% in capo al fondo.

    Come vengono tassate le anticipazioni?

    Bisogna distinguere diverse tipologie:

    • per le spese sanitarie il fondo applica (al netto dei redditi già assoggettati a imposta) una ritenuta al 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di adesione al fondo che eccede il quindicesimo, fino a un'aliquota minima del 9%;

    • sugli anticipi ottenuti sulla prima casa di abitazione per sé o per i figli oppure per "ulteriori esigenze" la ritenuta applicata ha un'aliquota del 23%.

    Qual è il regime fiscale dei contributi versati a favore dei familiari fiscalmente a carico?

    Il soggetto che effettua un versamento per il finanziamento di forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i familiari a carico può dedurre il versamento in oggetto dal proprio reddito complessivo entro il limite massimo di 5.164,57 euro. Il soggetto in questione, avendo a disposizione un tetto massimo di deducibilità fiscale pari a 5.164,57 euro, può decidere di utilizzarlo per finanziare la propria previdenza complementare o la previdenza complementare dei propri familiari a carico (o entrambe).

    In che modo è tassato il trasferimento della posizione previdenziale ad altra forma pensionistica complementare?

    Il trasferimento della posizione previdenziale ad altra forma pensionistica è un'operazione non soggetta ad alcuna imposizione fiscale.

    In che modo è tassata la rendita?

    È’ assoggettata a una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 15%. Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il 15°. La riduzione massima è comunque del 6% per cui dopo il 35° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari si applica l’aliquota di imposizione del 9%. L’aliquota del 15% non si applica su tutta la rendita erogata, ma solo sulla parte imponibile di essa, vale a dire sull’importo della rendita ridotta dei contributi eventualmente non dedotti, dei rendimenti già tassati durante la fase di accumulazione, nonché della rivalutazione annua della rendita medesima.

    In che modo è tassata la rivalutazione della rendita?

    I rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita, gia tassati con imposta sostitutiva del 12,5% fino al 31/12/2011, a partire dal 1° gennaio 2012 sono assoggettati a tassazione con aliquota del 20%.
    Tuttavia considerando che gli attivi posti a fronte delle prestazioni periodiche possono essere costituiti da Titoli di Stato Italiani,titoli ad essi equiparati, nonchè da obbligazioni emesse da stati "White List", per i quali resta valida l'aliquota del 12,50% è stato previsto un meccanismo per consentire di mantenere, seppur in via mediata, la minor tassazione applicabile a tali strumenti finanziari.

    Cosa devo fare in caso di infortunio?

    In caso di infortunio devi dare avviso scritto all'Agenzia presso la quale hai stipulato la polizza, oppure alla sede della società, nel più breve tempo possibile.

    Tale denuncia deve contenere descrizione dell'infortunio, luogo, giorno, ora, cause che lo hanno determinato; deve essere inoltre corredata del certificato medico sulla natura delle lesioni, con relativa prognosi circa la ripresa dell'attività lavorativa da parte dell'infortunato.

    Successivamente occorre inviare all'agenzia i certificati medici sul decorso delle lesioni.

    Se il certificato di guarigione definitiva attesta la presenza di postumi di invalidità permanente, l'Assicurato è invitato dalla società a recarsi ad una visita presso un fiduciario medico legale Italiana Assicurazioni, che indicherà al liquidatore incaricato i termini corretti dell'indennizzo.

    Quali sono i tipi di polizza malattie?

    Esistono tre tipologie di polizze malattia sul mercato

    • Polizze indennitarie

    Assicurano il pagamento di diarie di degenza per ogni pernottamento in strutture sanitarie pubbliche o private, indipendentemente dalle spese sostenute dall'Assicurato. Esistono inoltrediarie da convalescenza post ricovero, diarie attive in caso di impossibilità a svolgere, causa malattia o infortunio, la propria attività quotidiana anche se non c’è stato ricovero; diarie per immobilizzazione. Le polizze indennitarie commercializzate da Italiana Assicurazioni:

    • Tandem(che, oltre a offrire altre garanzie, consente all'Assicurato di poter scegliere anche soltanto la forma indennitaria) –

    • Protezione Salute

    • Polizze invalidità permanente da malattia

      Garantiscono un capitale allo stabilizzarsi di una situazione patologica, valutata con meccanismi tabellari.
      Le polizze rispondenti a queste caratteristiche commercializzate daItaliana Assicurazionisono:

    • Tandem

    • Semplicemente I.P.M.(dedicata a persone e famiglie)

    • Polizze rimborso spese

    Sono le forme più complete; garantiscono infatti il rimborso delle spese sostenute in caso di ricovero, con o senza intervento chirurgico. La polizza rimborso spese nel catalogo di Italiana Assicurazioni è Antivirus. Consente all'Assicurato di farsi curare usufruendo del circuito di cliniche e medici convenzionati senza dover "pagare il conto" alla dimissione.

    • Long Term Care (LTC)

    La Long Term Care ti garantisce un supporto economico (una rendita vitalizia ed eventualmente un capitale) per affrontare le situazioni di bisogno legate alla perdita dell’autosufficienza. La polizza Long Term Care nel catalogo di Reale Mutua è Long Term Care Italiana.

    Da quando decorre la validità delle polizze malattia? E quella delle polizze infortuni?

    Le "carenze" stabiliscono a partire da quando le garanzie hanno effettivamente inizio sia per le patologie non note sia per la gravidanza e le eventuali complicanze.

    Per quanto riguarda le polizze ‘infortuni’, la validità della copertura inizia a partire dalle ore 24.00 del giorno in cui è stato stipulato il contratto assicurativo.

    Cos'è l'indennità sostitutiva?

    È un termine utilizzato nelle polizze malattie rimborso spese nel caso in cui l'Assicurato sia ricoverato in struttura pubblica e il ricovero sia a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale; in questo caso, nonostante l'Assicurato non abbia sostenuto in proprio alcuna spesa, la società riconosce comunque una diaria per ogni pernottamento.

    Quali sono i termini di prescrizione e di decadenza dei diritti di un contratto infortuni o malattia?

    Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
    Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

    Quali sono i termini di prescrizione nel caso di infortuni che causano invalidità permanente ?

    Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

    Quali sono le principali polizze infortuni?

    Le polizze infortuni commercializzate da Italiana Assicurazioni sono:

    Tandem:è il prodotto flessibile e modulabile grazie ad un’ampia gamma di combinazioni e coperture. Garantisce una completa protezione della persona e del suo nucleo familiare per gli eventi che possono compromettere l’integrità fisica.

    Protezione 9: è una polizza con coperture standardizzate che permette di assicurare l'intero nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia al momento del sinistro. Il Contraente può personalizzare la copertura scegliendo di limitare la garanzia ai soli infortuni subiti a causa di circolazione ottenendo così una riduzione del premio.

    Overtarget: grazie ad una formula economicamente vantaggiosa ti offre protezione dagli infortuni, con una specifica attenzione agli eventi di particolare gravità. Ti protegge sia durante l’attività professionale sia durante lo svolgimento di attività quotidiane in casa, così come in vacanza e nella pratica di hobby e sport.

    Di quali agevolazioni fiscali posso usufruire quando stipulo una polizza infortuni o malattie?

    Puoi usufruire della detrazione fiscale del 19% dei premi di competenza pagati con il limite di € 1.291,14 nei seguenti casi:

    Garanzie infortuni:

    • garanzia morte: premio interamente detraibile nei limiti precedentemente indicati

    • garanzia invalidità permanente:
      -parziale detraibilità, nei limiti precedentemente indicati, per la componente di premio relativa alla copertura della invalidità permanente non inferiore al 5%

    • garanzia invalidità permanente grave: premio interamente detraibile nei limiti precedentemente indicati

    • garanzia rendita vitalizia: premio interamente detraibile nei limiti precedentemente indicati

    • altre garanzie: premio non detraibile

    Garanzie malattie:

    • garanzia invalidità permanente: premio interamente detraibile nei limiti precedentemente indicati

    • garanzia rendita vitalizia: premio interamente detraibile nei limiti precedentemente indicati

    • altre garanzie: premio non detraibile

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    Vedi anche

    Cosa fare in caso di sinistro

    Se il condominio in cui abito è già assicurato, perché dovrei attivare una polizza per la casa?

    Per più motivi. Innanzitutto la polizza condominiale potrebbe prevedere solo alcune garanzie o essere caratterizzata da alte franchigie o scoperti. Inoltre potrebbe risultare insufficiente per assicurare il reale valore dell'immobile o magari non operativa perché il premio non è stato pagato (per dimenticanza o altro). Infine, particolare non indifferente, quando si stipula una polizza specifica per la propria abitazione è possibile assicurarne anche il contenuto, tutelarsi contro i furti e salvaguardare la responsabilità civile del capofamiglia contro le richieste di risarcimento danni.

    Per tutelarsi dai danni di incendio, per quale valore deve essere assicurata la casa?

    È opportuno assicurare la casa per il valore di ricostruzione a nuovo calcolato al momento della stipula della polizza. Ovviamente il valore dovrà adeguarsi via via che il tempo passa. L'adeguamento si può facilmente ottenere sottoscrivendo polizze indicizzate.

    Cosa devo fare in caso di imprevisto, ossia di sinistro assicurativo?

    In caso di sinistro occorre dare avviso scritto all'Agenzia presso la quale hai stipulato la polizza, o direttamente alla sede della società, entro 3 giorni da quando ne hai avuto conoscenza. Occorre precisare le circostanze e l'importo approssimativo del danno.

    Entro i 5 giorni successivi alla denuncia, occorre inviare una distinta dettagliata dei beni danneggiati o asportati, con l'indicazione del loro rispettivo valore.

    In caso di furto, nello stesso termine dei 5 giorni successivi, è necessario presentare denuncia alla Polizia o ai Carabinieri; l'originale della denuncia alle autorità deve poi essere inviato all'agenzia.

    Occorre conservare fino alla liquidazione del danno le tracce e i residui del sinistro e dare la dimostrazione dell'effettiva consistenza del danno stesso, tenendo a disposizione tutti i documenti utili od altri elementi di prova.

    Cos'è la regola proporzionale?

    La regola proporzionale, prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile, richiede che le somme assicurate o il valore complessivo per ogni categoria di beni indicata in polizza devono corrispondere al valore effettivo dei beni assicurati.

    Quindi, se si verifica un sinistro e siamo in presenza di una somma assicurata inferiore al valore effettivo dei beni, la regola proporzionale comporta una proporzionale riduzione dell'indennizzo.

    Questo meccanismo ha naturalmente un riflesso nel calcolo del premio: il premio pagato è infatti calcolato sul valore dichiarato dall'assicurato.

    Per maggior chiarezza consulta l'esempio.

    Cos'è il primo rischio assoluto?

    È una forma di assicurazione per la quale la società assicuratrice, prescindendo dal valore complessivo dei beni, indennizza i danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della regola proporzionale.

    Cos'è l'assicurazione con "stima accettata"?

    È una formula assicurativa particolarmente indicata quando si intendono assicurare oggetti di particolare valore artistico (oggetti preziosi, collezioni, etc). Serve a evitare che in caso di danno vi sia diversità di valutazione sull'entità dello stesso.

    Occorre elencare dettagliatamente le cose assicurate, indicando il relativo valore per ciascuna di esse; detto valore sarà accettato preventivamente dalle parti e contrattualizzato.

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    Dove posso trovare la documentazione relativa alle mie polizze in Area Riservata?

    La documentazione è facilmente scaricabile dalla tua Area Riservata sia da device desktop che da mobile, tramite l’App Reale Mobile. Scopri qui in pochi semplici passaggi come fare.


    Chi può presentare il ricorso alla Commissione?

    Gli assicurati di Reale Mutua di Assicurazioni e di ItalianaAssicurazioni S.p.a. che siano persone fisiche o associazioni/fondazionio societàdi persone o società di capitali; sono assimilati allepersone fisiche i condominii ;non possono presentare ricorso i terzidanneggiati.

    Quando ricorrere?

    Quando l’assicurato ritiene il comportamento tenuto dalla compagnia noncorrispondente al contenuto del contratto con essa stipulato.

    Quali sono i limiti alla presentazione del ricorso?

    La possibilità di presentare il ricorso, fermi i limiti soggettivi giàindicati nella risposta alla domanda 1, presenta i seguenti limiti:
    -il ricorso per le persone fisiche è limitato a controversie di valore non superiore a euro sessantamila;
    -il ricorso per le associazioni/fondazioni, le società di persone e lesocietà di capitali è limitato a controversie di valore non superiore aeuro centosessantamila;
    -non possono essere presentati ricorsi con riferimento a polizze rientranti nel ramo Credito o Cauzioni;
    -non possono essere presentati ricorsi per la quantificazione del danno;
    -il ricorso è inammissibile/improcedibile qualora prima della suapresentazione o nel corso del procedimento avanti alla Commissione,l’assicurato, con riferimento alla stessa questione, abbia aditol’Autorità Giudiziaria o attivato la procedura arbitrale (se previstadal contratto) o attivato la procedura di mediazione ex Dlgs 28/2010;inoltre, il ricorso è inammissibile qualora verta su una questione giàsottoposta alla Commissione in precedenza.

    Come si presenta il ricorso ?

    In forma scritta, via e-mail o a mezzo posta agli indirizzi sottoindicati. Il ricorso deve contenere, in forma libera, le ragioni dellacontestazione, unitamente alla documentazione ritenuta utile dalricorrente.

    Quanto costa ricorrere ?

    Il ricorso è completamentegratuito.

    Che valore ha la decisione della Commissione ?

    La decisione della Commissione è vincolante per la compagnia e non perl’assicurato il quale può non accettarla e adire l’Autorità Giudiziariao, se esistenti, altri mezzi alternativi di risoluzione dellacontroversia.