Ultracare
Ultracare è la polizza sanitaria dedicata alle micro-imprese con un numero di addetti compreso fra 2 e 10, che copre le spese mediche con tipologie di prestazioni differenti (precedenti e successive al ricovero, durante il ricovero, in assenza di ricovero) e prevede una garanzia per non autosufficienza. Inoltre prevede la possibilità di comprendere i componenti del nucleo familiare a cui viene estesa la copertura.

Ultracare è articolata intre diverse formule predefinite, Smart, Premium e Top, a cui corrispondono altrettanti livelli di copertura, offrendo quindi diverse soluzioni per i tuoi collaboratori.

Le garanzie di Ultracare

 
    Garanzia Rimborso Spese Mediche
  • Rimborso spese pre e post ricovero: rimborsa le spese sostenute nei 100 giorni precedenti e nei 120 giorni successivi a ricovero o intervento chirurgico (restano escluse le spese sostenute durante il ricovero o l’intervento chirurgico).

  • Coperture extraricovero: in base alla formula prescelta la garanzia Rimborso Spese pre e post ricovero si completa con Alta Diagnostica (per la formula Smart), Diagnostica Completa (per la formula Premium) e visite specialistiche e accertamenti diagnostici (per la Formula Top). E’ previsto il rimborso delle spese sostenute per prestazioni sanitarie rese necessarie di infortunio o malattia in assenza di ricovero.

    Garanzia Non Autosufficienza

    Sempre operante, prevede una rendita mensile della durata di tre anni in caso di perdita di autosufficienza totale e permanente dell’assicurato.

    Gravi Patologie

    Prevede il rimborso delle spese mediche sostenute in caso di ricovero e/o intervento chirurgico reso necessario da grave patologia.

    Diaria da ricovero completa

    Prevede la corresponsione di una diaria in caso ricovero per infortunio o malattia.


Ultracare è acquistabile attraverso la Cassa di Assistenza AASSOD o Società di Mutuo Soccorso accreditate da Italiana Assicurazioni, beneficiando così delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa.


Legge 7 dicembre 2023, n. 193 – Diritti delle persone già affette da malattie oncologiche.



Per «diritto all’oblio oncologico» si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica in fase di stipula o rinnovo di un contratto.

La legge, in vigore dal 2 Gennaio 2024, prevede che non sia ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona assicuranda/assicurata concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. A fronte di quanto disciplinato dalla legge 193/2023, Italiana Assicurazioni informa che, nei casi in cui per la conclusione o rinnovo di contratti di assicurazione vengano richieste dichiarazioni sullo stato di salute, l’assicurando/assicurato non è tenuto a fornire alcun dato relativo a eventuali patologie oncologiche qualora ricorrano i casi indicati dalla legge

Alcune garanzie prevedono franchigie/scoperti in caso di sinistro e limitazioni/esclusioni della prestazione. La polizza oggetto dell'eventuale acquisto non si intende valida per le conseguenze di situazioni patologiche (infortuni/malattie) preesistenti all'acquisto.

Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo, disponibile su questosito www.italiana.it.
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